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03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

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Titolo: I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”   Data : 26/01/2017
I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
Occorre quindi evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili. Pertanto:
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2017 - "Bonus ricerca e sviluppo cumulabile con i contributi Ue" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego