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13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate   Data : 30/01/2017
Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate
In data 27.1.2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sette provvedimenti volti a definire le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare nell'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Le modifiche attengono, in primo luogo, alle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati per i quali era già stato previsto l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria per il periodo d'imposta 2015 (cfr. art. 3 del DLgs. 175/2014 e DM 13.1.2016). Si tratta, in particolare, delle informazioni riguardanti gli interessi passivi per contratti di mutuo, le spese sanitarie rimborsate, i contratti assicurativi e i premi assicurativi, le spese universitarie, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, senza il tramite del sostituto d'imposta.
Ulteriormente, sono state determinate le modalità di trasmissione relative agli obblighi informativi, da ultimo, individuati dal DM 1.12.2016. Nello specifico, si tratta della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi:
- alle spese universitarie, per i soggetti diversi dalle università e dai sostituti d'imposta;
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, prevista per gli amministratori di condominio.
I suddetti obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016. I dati sopra esposti devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2017, in modo da essere utilizzati per la dichiarazione precompilata da rendere disponibile entro il successivo 15 aprile.
Fonte: Provv.ti Agenzia Entrate 27.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2017 - "Definite le modalità di invio dei dati per la dichiarazione precompilata" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego