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06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
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11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
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Titolo: Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate   Data : 30/01/2017
Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate
In data 27.1.2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sette provvedimenti volti a definire le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare nell'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Le modifiche attengono, in primo luogo, alle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati per i quali era già stato previsto l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria per il periodo d'imposta 2015 (cfr. art. 3 del DLgs. 175/2014 e DM 13.1.2016). Si tratta, in particolare, delle informazioni riguardanti gli interessi passivi per contratti di mutuo, le spese sanitarie rimborsate, i contratti assicurativi e i premi assicurativi, le spese universitarie, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, senza il tramite del sostituto d'imposta.
Ulteriormente, sono state determinate le modalità di trasmissione relative agli obblighi informativi, da ultimo, individuati dal DM 1.12.2016. Nello specifico, si tratta della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi:
- alle spese universitarie, per i soggetti diversi dalle università e dai sostituti d'imposta;
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, prevista per gli amministratori di condominio.
I suddetti obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016. I dati sopra esposti devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2017, in modo da essere utilizzati per la dichiarazione precompilata da rendere disponibile entro il successivo 15 aprile.
Fonte: Provv.ti Agenzia Entrate 27.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2017 - "Definite le modalità di invio dei dati per la dichiarazione precompilata" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego