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19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/06/2017 L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi invariate rispetto al 2016 S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego

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Titolo: Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta   Data : 30/01/2017
Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta
Ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l'impianto sia:
- installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
- posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2017 - "Detrazione “a scelta” per il risparmio energetico" - Zeni
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego