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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
11/07/2016 La dichiarazione integrativa č soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta   Data : 30/01/2017
Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta
Ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l'impianto sia:
- installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
- posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2017 - "Detrazione “a scelta” per il risparmio energetico" - Zeni
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego