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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

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Titolo: Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta   Data : 30/01/2017
Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta
Ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l'impianto sia:
- installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
- posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2017 - "Detrazione “a scelta” per il risparmio energetico" - Zeni
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego