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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta   Data : 30/01/2017
Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta
Ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l'impianto sia:
- installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
- posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2017 - "Detrazione “a scelta” per il risparmio energetico" - Zeni
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego