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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016   Data : 31/01/2017
Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016
Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono operative dal periodo d'imposta 2017. Pertanto, il reddito d'impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 co. 1 e 2 del TUIR).
In applicazione di tali regole, nel caso di un'operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017 (periodo in cui può avvenire anche il relativo incasso o pagamento), il componente rileva in base al principio di competenza nel 2016. Laddove l'incasso o il pagamento della fattura avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del regime applicato.
Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente stornata, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego