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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016   Data : 31/01/2017
Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016
Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono operative dal periodo d'imposta 2017. Pertanto, il reddito d'impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 co. 1 e 2 del TUIR).
In applicazione di tali regole, nel caso di un'operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017 (periodo in cui può avvenire anche il relativo incasso o pagamento), il componente rileva in base al principio di competenza nel 2016. Laddove l'incasso o il pagamento della fattura avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del regime applicato.
Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente stornata, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego