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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016   Data : 31/01/2017
Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016
Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono operative dal periodo d'imposta 2017. Pertanto, il reddito d'impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 co. 1 e 2 del TUIR).
In applicazione di tali regole, nel caso di un'operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017 (periodo in cui può avvenire anche il relativo incasso o pagamento), il componente rileva in base al principio di competenza nel 2016. Laddove l'incasso o il pagamento della fattura avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del regime applicato.
Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente stornata, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego