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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016   Data : 31/01/2017
Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016
Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono operative dal periodo d'imposta 2017. Pertanto, il reddito d'impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 co. 1 e 2 del TUIR).
In applicazione di tali regole, nel caso di un'operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017 (periodo in cui può avvenire anche il relativo incasso o pagamento), il componente rileva in base al principio di competenza nel 2016. Laddove l'incasso o il pagamento della fattura avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del regime applicato.
Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente stornata, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego