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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo   Data : 31/01/2017
Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017 (di importo complessivo pari a 90,00 euro).
Tale dichiarazione (quadro A del modello) ha validità annuale e deve essere ripresentata anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017.
Entro il 31.1.2017 occorre altresì versare il canone (o la prima rata semestrale o trimestrale), se dovuto, mediante F24 nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un'utenza addebitabile oppure nei casi in cui l'erogazione dell'energia elettrica avvenga nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016).
È possibile pagare il canone per il rinnovo (codice TVRI) dell'abbonamento TV con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, di importo pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
- in due rate semestrali, pari a 45,94 euro, entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
- in quattro rate trimestrali, pari a 23,93 euro, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
In caso di nuovo abbonamento (codice TVNA) il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV (i relativi importi sono stabiliti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2016).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Oggi è l’ultimo giorno per l’istanza che esonera dal canone RAI 2017" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego