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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo   Data : 31/01/2017
Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017 (di importo complessivo pari a 90,00 euro).
Tale dichiarazione (quadro A del modello) ha validità annuale e deve essere ripresentata anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017.
Entro il 31.1.2017 occorre altresì versare il canone (o la prima rata semestrale o trimestrale), se dovuto, mediante F24 nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un'utenza addebitabile oppure nei casi in cui l'erogazione dell'energia elettrica avvenga nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016).
È possibile pagare il canone per il rinnovo (codice TVRI) dell'abbonamento TV con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, di importo pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
- in due rate semestrali, pari a 45,94 euro, entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
- in quattro rate trimestrali, pari a 23,93 euro, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
In caso di nuovo abbonamento (codice TVNA) il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV (i relativi importi sono stabiliti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2016).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Oggi è l’ultimo giorno per l’istanza che esonera dal canone RAI 2017" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego