Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo   Data : 31/01/2017
Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017 (di importo complessivo pari a 90,00 euro).
Tale dichiarazione (quadro A del modello) ha validità annuale e deve essere ripresentata anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017.
Entro il 31.1.2017 occorre altresì versare il canone (o la prima rata semestrale o trimestrale), se dovuto, mediante F24 nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un'utenza addebitabile oppure nei casi in cui l'erogazione dell'energia elettrica avvenga nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016).
È possibile pagare il canone per il rinnovo (codice TVRI) dell'abbonamento TV con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, di importo pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
- in due rate semestrali, pari a 45,94 euro, entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
- in quattro rate trimestrali, pari a 23,93 euro, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
In caso di nuovo abbonamento (codice TVNA) il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV (i relativi importi sono stabiliti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2016).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Oggi è l’ultimo giorno per l’istanza che esonera dal canone RAI 2017" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego