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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
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09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
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Titolo: Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo   Data : 31/01/2017
Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017 (di importo complessivo pari a 90,00 euro).
Tale dichiarazione (quadro A del modello) ha validità annuale e deve essere ripresentata anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017.
Entro il 31.1.2017 occorre altresì versare il canone (o la prima rata semestrale o trimestrale), se dovuto, mediante F24 nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un'utenza addebitabile oppure nei casi in cui l'erogazione dell'energia elettrica avvenga nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016).
È possibile pagare il canone per il rinnovo (codice TVRI) dell'abbonamento TV con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, di importo pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
- in due rate semestrali, pari a 45,94 euro, entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
- in quattro rate trimestrali, pari a 23,93 euro, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
In caso di nuovo abbonamento (codice TVNA) il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV (i relativi importi sono stabiliti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2016).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Oggi è l’ultimo giorno per l’istanza che esonera dal canone RAI 2017" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego