Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore   Data : 31/01/2017
Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore
L'art. 8 co. da 6-bis a 6-quinquies del DPR 322/98, a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016, prevede la possibilità di emendare "a favore" o "a sfavore" una dichiarazione annuale IVA, già validamente presentata, entro il termine per l'esercizio dei poteri d'accertamento (art. 57 del DPR 633/72). Se la dichiarazione integrativa "a favore" è presentata oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o chiesto a rimborso. Il soggetto passivo, per le integrative presentate nel 2016, è tenuto a compilare il nuovo quadro VN della dichiarazione annuale IVA 2017 indicando, nella colonna 3, il credito IVA non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa. La somma degli importi indicati nel quadro VN confluisce nel rigo VL11 dello stesso modello concorrendo, pertanto, al saldo IVA annuale. Tale situazione permette, di fatto, la detrazione IVA da IVA ampliando le modalità di recupero del credito oltre le due previste dal dettato normativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Utilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego