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10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
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05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore   Data : 31/01/2017
Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore
L'art. 8 co. da 6-bis a 6-quinquies del DPR 322/98, a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016, prevede la possibilità di emendare "a favore" o "a sfavore" una dichiarazione annuale IVA, già validamente presentata, entro il termine per l'esercizio dei poteri d'accertamento (art. 57 del DPR 633/72). Se la dichiarazione integrativa "a favore" è presentata oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o chiesto a rimborso. Il soggetto passivo, per le integrative presentate nel 2016, è tenuto a compilare il nuovo quadro VN della dichiarazione annuale IVA 2017 indicando, nella colonna 3, il credito IVA non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa. La somma degli importi indicati nel quadro VN confluisce nel rigo VL11 dello stesso modello concorrendo, pertanto, al saldo IVA annuale. Tale situazione permette, di fatto, la detrazione IVA da IVA ampliando le modalità di recupero del credito oltre le due previste dal dettato normativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Utilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego