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28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore   Data : 31/01/2017
Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore
L'art. 8 co. da 6-bis a 6-quinquies del DPR 322/98, a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016, prevede la possibilità di emendare "a favore" o "a sfavore" una dichiarazione annuale IVA, già validamente presentata, entro il termine per l'esercizio dei poteri d'accertamento (art. 57 del DPR 633/72). Se la dichiarazione integrativa "a favore" è presentata oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o chiesto a rimborso. Il soggetto passivo, per le integrative presentate nel 2016, è tenuto a compilare il nuovo quadro VN della dichiarazione annuale IVA 2017 indicando, nella colonna 3, il credito IVA non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa. La somma degli importi indicati nel quadro VN confluisce nel rigo VL11 dello stesso modello concorrendo, pertanto, al saldo IVA annuale. Tale situazione permette, di fatto, la detrazione IVA da IVA ampliando le modalità di recupero del credito oltre le due previste dal dettato normativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Utilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego