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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore   Data : 31/01/2017
Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore
L'art. 8 co. da 6-bis a 6-quinquies del DPR 322/98, a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016, prevede la possibilità di emendare "a favore" o "a sfavore" una dichiarazione annuale IVA, già validamente presentata, entro il termine per l'esercizio dei poteri d'accertamento (art. 57 del DPR 633/72). Se la dichiarazione integrativa "a favore" è presentata oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o chiesto a rimborso. Il soggetto passivo, per le integrative presentate nel 2016, è tenuto a compilare il nuovo quadro VN della dichiarazione annuale IVA 2017 indicando, nella colonna 3, il credito IVA non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa. La somma degli importi indicati nel quadro VN confluisce nel rigo VL11 dello stesso modello concorrendo, pertanto, al saldo IVA annuale. Tale situazione permette, di fatto, la detrazione IVA da IVA ampliando le modalità di recupero del credito oltre le due previste dal dettato normativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Utilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego