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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
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14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
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Titolo: Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore   Data : 31/01/2017
Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore
L'art. 8 co. da 6-bis a 6-quinquies del DPR 322/98, a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016, prevede la possibilità di emendare "a favore" o "a sfavore" una dichiarazione annuale IVA, già validamente presentata, entro il termine per l'esercizio dei poteri d'accertamento (art. 57 del DPR 633/72). Se la dichiarazione integrativa "a favore" è presentata oltre il termine relativo alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o chiesto a rimborso. Il soggetto passivo, per le integrative presentate nel 2016, è tenuto a compilare il nuovo quadro VN della dichiarazione annuale IVA 2017 indicando, nella colonna 3, il credito IVA non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa. La somma degli importi indicati nel quadro VN confluisce nel rigo VL11 dello stesso modello concorrendo, pertanto, al saldo IVA annuale. Tale situazione permette, di fatto, la detrazione IVA da IVA ampliando le modalità di recupero del credito oltre le due previste dal dettato normativo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Utilizzo vincolato del credito IVA nelle nuove integrative" - Confente - Gentina
Sezione:   Autore : S.M.Perego