| L’accertamento bancario si estende anche ai privati
La Cassazione, con la sentenza 31.1.2017 n. 2432, ha affermato che la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73, non è riferibile ai soli titolari di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Rispetto a questi ultimi soggetti, rilevano soltanto le operazioni bancarie di versamento, laddove per gli esercenti attività d'impresa rilevano anche i prelevamenti, seppur con le attenuazioni introdotte dall'art. 7-quater co. 1 lett. b) del DL 193/2016.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto corretto l'operato dell'ufficio che aveva ritenuto il contribuente, a cui era ascrivibile il contestato versamento in contanti, titolare del reddito corrispondente, qualificandolo quale "reddito diverso" derivante da attività di lavoro autonomo priva del requisito della abitualità, ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. Per contro, il contribuente non aveva dimostrato che tali somme fossero già state dichiarate o che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta.
Fonte: Cass. 31.1.2017 n. 2432 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2017 - "Indagini finanziarie legittime anche nei confronti dei “privati”" - Borgoglio |