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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini   Data : 01/02/2017
Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini
Il co. 74 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha previsto la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Per poter trasferire la detrazione, tra le altre cose, il condominio deve, entro il 31.3.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
- totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica;
- elenco dei bonifici effettuati,
- codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- importo del credito ceduto da ciascun condomino;
- codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Con riferimento a quest'ultimo punto, con il comunicato stampa 31.1.2017 n. 23, l'Agenzia Entrate ha reso noto che dal 31.1.2017 è disponibile sul proprio sito l'applicazione gratuita con la quale è possibile trasmettere i dati richiesti. L'applicazione denominata "Software di compilazione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali", versione 1.0.0 del 31 gennaio 2017, è raggiungibile seguendo il seguente percorso: Home - Cosa devi fare - Richiedere - Agevolazioni - Riqualificazione energetica - Software di compilazione.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire mediante il canale Entratel o Fisconline e può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Fonte Comunicato Agenzia delle Entrate 31.1.2017 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2017 - "Entro il 31 marzo la comunicazione della cessione della detrazione al 65%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego