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21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
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06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
16/10/2015 Alcuni chiarimenti sull’”Art bonus” S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego

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Titolo: L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line”   Data : 01/02/2017
L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line”
Dopo Ministero del Lavoro (circ. 33/2016) e INAIL (circ. 48/2016), anche l’INPS ha provveduto, con la circolare in oggetto, ad illustrare le modifiche apportate dal DM 23.2.2016 alla disciplina del “DURC on line” (ex DM 30.1.2015), applicabili alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data del 31.1.2017 e consistenti:
- nell’estensione della suddetta verifica, oltre che alle imprese classificate, ai fini previdenziali, nel settore dell’edilizia, ma anche a quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
- nell’estensione alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle in amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (conv. L. 39/2004) della disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99 una condizione di regolarità relativamente alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, con l’eliminazione della previsione che subordinava la predetta attestazione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Ciò posto, con riguardo al primo punto, l’Istituto annuncia che la procedura “DURC on line” verrà opportunamente adeguata alla modifica normativa, con la conseguenza che tutte le richieste inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi da parte delle Casse edili.
Con riguardo alle novità concernenti le imprese soggette a procedure concorsuali, si puntualizza che le stesse, ai fini dell’attestazione di regolarità, devono essere regolari con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Fonte: Circ. INPS 31.1.2017 n. 17 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2017 - "Riepilogo INPS sulle modifiche al DURC on line" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego