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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line”   Data : 01/02/2017
L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line”
Dopo Ministero del Lavoro (circ. 33/2016) e INAIL (circ. 48/2016), anche l’INPS ha provveduto, con la circolare in oggetto, ad illustrare le modifiche apportate dal DM 23.2.2016 alla disciplina del “DURC on line” (ex DM 30.1.2015), applicabili alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data del 31.1.2017 e consistenti:
- nell’estensione della suddetta verifica, oltre che alle imprese classificate, ai fini previdenziali, nel settore dell’edilizia, ma anche a quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
- nell’estensione alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e a quelle in amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (conv. L. 39/2004) della disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99 una condizione di regolarità relativamente alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, con l’eliminazione della previsione che subordinava la predetta attestazione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Ciò posto, con riguardo al primo punto, l’Istituto annuncia che la procedura “DURC on line” verrà opportunamente adeguata alla modifica normativa, con la conseguenza che tutte le richieste inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi da parte delle Casse edili.
Con riguardo alle novità concernenti le imprese soggette a procedure concorsuali, si puntualizza che le stesse, ai fini dell’attestazione di regolarità, devono essere regolari con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Fonte: Circ. INPS 31.1.2017 n. 17 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2017 - "Riepilogo INPS sulle modifiche al DURC on line" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego