Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017   Data : 06/02/2017
Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017
Nell'ambito della predisposizione della Certificazione Unica (CU) di quest'anno, che dovrà essere inviata entro il 7.3.2017, si segnalano due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell'assistenza fiscale, ossia l'introduzione dei nuovi punti 53 e 54.
In particolare, il punto 53 deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'INPS, il quale dovrà barrare la relativa casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno direttamente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'Istituto non dovrà indicare alcun valore ma solo la nota CN, per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Invece, il nuovo punto 54 andrà barrato solo per indicare che il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4, che dovrebbe essere stato trasmesso entro il 10.11.2016. Sul punto, si ricorda che l'integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggiore o minore debito con il conseguente obbligo di effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di dicembre.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego