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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017   Data : 06/02/2017
Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017
Nell'ambito della predisposizione della Certificazione Unica (CU) di quest'anno, che dovrà essere inviata entro il 7.3.2017, si segnalano due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell'assistenza fiscale, ossia l'introduzione dei nuovi punti 53 e 54.
In particolare, il punto 53 deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'INPS, il quale dovrà barrare la relativa casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno direttamente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'Istituto non dovrà indicare alcun valore ma solo la nota CN, per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Invece, il nuovo punto 54 andrà barrato solo per indicare che il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4, che dovrebbe essere stato trasmesso entro il 10.11.2016. Sul punto, si ricorda che l'integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggiore o minore debito con il conseguente obbligo di effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di dicembre.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego