Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017   Data : 06/02/2017
Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017
Nell'ambito della predisposizione della Certificazione Unica (CU) di quest'anno, che dovrà essere inviata entro il 7.3.2017, si segnalano due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell'assistenza fiscale, ossia l'introduzione dei nuovi punti 53 e 54.
In particolare, il punto 53 deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'INPS, il quale dovrà barrare la relativa casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno direttamente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'Istituto non dovrà indicare alcun valore ma solo la nota CN, per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Invece, il nuovo punto 54 andrà barrato solo per indicare che il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4, che dovrebbe essere stato trasmesso entro il 10.11.2016. Sul punto, si ricorda che l'integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggiore o minore debito con il conseguente obbligo di effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di dicembre.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego