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23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
10/06/2019 Novità dall’INPS sul "bonus bebè" S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego

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Titolo: Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017   Data : 06/02/2017
Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017
Nell'ambito della predisposizione della Certificazione Unica (CU) di quest'anno, che dovrà essere inviata entro il 7.3.2017, si segnalano due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell'assistenza fiscale, ossia l'introduzione dei nuovi punti 53 e 54.
In particolare, il punto 53 deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'INPS, il quale dovrà barrare la relativa casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno direttamente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'Istituto non dovrà indicare alcun valore ma solo la nota CN, per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Invece, il nuovo punto 54 andrà barrato solo per indicare che il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4, che dovrebbe essere stato trasmesso entro il 10.11.2016. Sul punto, si ricorda che l'integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggiore o minore debito con il conseguente obbligo di effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di dicembre.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego