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Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
23/12/2014 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI “A CAVALLO D’ANNO” news S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego

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Titolo: Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017   Data : 06/02/2017
Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017
Nell'ambito della predisposizione della Certificazione Unica (CU) di quest'anno, che dovrà essere inviata entro il 7.3.2017, si segnalano due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell'assistenza fiscale, ossia l'introduzione dei nuovi punti 53 e 54.
In particolare, il punto 53 deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'INPS, il quale dovrà barrare la relativa casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno direttamente rimborsate dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, l'Istituto non dovrà indicare alcun valore ma solo la nota CN, per informare il sostituto che il credito sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Invece, il nuovo punto 54 andrà barrato solo per indicare che il sostituto d'imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4, che dovrebbe essere stato trasmesso entro il 10.11.2016. Sul punto, si ricorda che l'integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggiore o minore debito con il conseguente obbligo di effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione del mese di dicembre.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego