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06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
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02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
02/05/2018 Il software Gerico 2018 è on line S.M.Perego
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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego