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19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
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26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
04/03/2015 MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRA “SERVIZI” news S.M.Perego
06/02/2018 Modelli INTRASTAT semplificati dall’1.1.2018 S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego