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Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego