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06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego