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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego