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10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
22/01/2016 Nuovi modelli di dichiarazione in bozza S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

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Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego