Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/02/2014 Il Modello RLI e le sue difficoltà news S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
03/12/2010 Il nostro articolo su news S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
16/10/2015 Il nuovo regime agevolato per gli autonomi nel 2016 S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego

Records 901 to 910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017   Data : 06/02/2017
I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017
La disposizione di cui all'art. 1 co. 19 della L. 232/2016, che disciplina in via transitoria la determinazione del reddito nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, è applicabile anche nel passaggio al regime di cassa dal 2017. Il principio è stato affermato nel corso di Telefisco 2017 ove è stato fatto l'esempio del ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 che, in base al principio di competenza vigente fino al 31.12.2016, ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo; in tal caso, il corrispettivo della prestazione quando sarà incassato, o quando sarà emessa fattura, non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile ancorché ciò avvenga nel pieno del regime di cassa.
L'Autore osserva che la norma non disciplina il caso in cui sia stato sostenuto un costo nel 2016 che, in parte, è di competenza del 2017 (es. un premio assicurativo pagato anticipatamente a dicembre 2016 e, quindi, di competenza principalmente del 2017). Nell'anno successivo non ci sarà né il documento, né il pagamento, ma la deduzione del costo non può essere legittimamente negata trattandosi di costo inerente l'attività d'impresa.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego