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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio   Data : 06/02/2017
Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio
Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati degli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali (DM 1.12.2016), per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Nelle risposte fornite nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell'Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice "0". Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale "1" che individua le "Altre tipologie di soggetti".
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l'informazione relativa all'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall'amministratore nell'anno 2016, può accadere infatti che, entro il 31.12.2016, il contribuente:
- abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo "Flag pagamento" è indicato il codice "1" e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
- non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo "Flag pagamento" è indicato il codice "0" e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.1.2017 n. 19969 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Dagli amministratori di condominio invio dei dati con le quote di spesa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego