Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio   Data : 06/02/2017
Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio
Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dai dati relativi al 2016, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con i dati degli interventi che consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali (DM 1.12.2016), per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Nelle risposte fornite nel corso di Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sulla base delle informazioni contenute nel Registro dell'Anagrafe condominiale e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori devono indicare, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario), indicando nella comunicazione il codice "0". Nel caso in cui la spesa vada attribuita a un soggetto diverso, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, nella comunicazione deve essere indicato il codice residuale "1" che individua le "Altre tipologie di soggetti".
Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a fornire l'informazione relativa all'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. Se il bonifico agevolato è stato effettuato dall'amministratore nell'anno 2016, può accadere infatti che, entro il 31.12.2016, il contribuente:
- abbia pagato interamente quanto dovuto per gli interventi: nel campo "Flag pagamento" è indicato il codice "1" e la relativa spesa è esposta direttamente nella dichiarazione precompilata;
- non abbia pagato quanto dovuto (interamente o parzialmente): nel campo "Flag pagamento" è indicato il codice "0" e la spesa è indicata soltanto nel foglio informativo della dichiarazione precompilata. Il contribuente può modificare la dichiarazione e aggiungere la spesa nel caso in cui provveda a pagare tutto entro la data in cui presenta la propria dichiarazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.1.2017 n. 19969 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Dagli amministratori di condominio invio dei dati con le quote di spesa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego