Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio   Data : 06/02/2017
L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l'attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest'ultimo documento, infatti, l'Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l'effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa. In particolare, l'impresa deve attestare "che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa". Secondo l'Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 19 - "Correzioni ai bonifici in due fasi" - Dell'Oste - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego