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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio   Data : 06/02/2017
L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l'attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest'ultimo documento, infatti, l'Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l'effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa. In particolare, l'impresa deve attestare "che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa". Secondo l'Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 19 - "Correzioni ai bonifici in due fasi" - Dell'Oste - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego