Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/08/2015 Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie S.M.Perego
03/09/2009 Autotrasporto - Credito d'imposta news S.M.Perego
30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/06/2009 Avvisi su Studi di settore news S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
15/04/2015 Bilancio - Scorporo dei terreni su cui insistono i fabbrcati news S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio   Data : 06/02/2017
L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l'attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest'ultimo documento, infatti, l'Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l'effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa. In particolare, l'impresa deve attestare "che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa". Secondo l'Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 19 - "Correzioni ai bonifici in due fasi" - Dell'Oste - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego