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27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio   Data : 06/02/2017
L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l'attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest'ultimo documento, infatti, l'Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l'effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa. In particolare, l'impresa deve attestare "che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa". Secondo l'Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 19 - "Correzioni ai bonifici in due fasi" - Dell'Oste - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego