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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
24/12/2014 Esteso il regime di reverse charge news S.M.Perego
09/11/2015 Esteso il Reverse Charge a pc, laptop, tablet e consol da gioco S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego

Records 711 to 720 of 2397
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Titolo: L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio   Data : 06/02/2017
L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario eseguire un bonifico contenente i dati richiesti dalla norma.
Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 2.2.2017, nel caso di errori nei bonifici è necessario, anzitutto, verificare se sia possibile rifare il pagamento e, nel caso, procedere in tal senso.
Se non è possibile, è sufficiente richiedere l'attestazione, come previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 43/2016. In quest'ultimo documento, infatti, l'Agenzia ha affermato che quando sono stati commessi errori nella compilazione del bonifico tali da pregiudicare l'effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa. In particolare, l'impresa deve attestare "che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa". Secondo l'Agenzia, tale attestazione è utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.11.2016 n. 43 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 19 - "Correzioni ai bonifici in due fasi" - Dell'Oste - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego