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14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”   Data : 06/02/2017
Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”
Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 3.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l'imposizione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che l'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), modificando l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporti l'applicazione di sanzioni pari a:
- 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni;
- 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere "salvate" anche le mancate proroghe scadute prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se:
- il contribuente ha effettuato i relativi versamenti;
- ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
- non ha applicato gli aggiornamenti del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 18 - "Cedolare, salve le vecchie sviste" - Dell'Oste - Lovecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego