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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”   Data : 06/02/2017
Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”
Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 3.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l'imposizione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che l'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), modificando l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporti l'applicazione di sanzioni pari a:
- 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni;
- 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere "salvate" anche le mancate proroghe scadute prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se:
- il contribuente ha effettuato i relativi versamenti;
- ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
- non ha applicato gli aggiornamenti del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 18 - "Cedolare, salve le vecchie sviste" - Dell'Oste - Lovecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego