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20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”   Data : 06/02/2017
Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”
Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 3.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l'imposizione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che l'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), modificando l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporti l'applicazione di sanzioni pari a:
- 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni;
- 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere "salvate" anche le mancate proroghe scadute prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se:
- il contribuente ha effettuato i relativi versamenti;
- ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
- non ha applicato gli aggiornamenti del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 18 - "Cedolare, salve le vecchie sviste" - Dell'Oste - Lovecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego