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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario   Data : 06/02/2017
Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario
Per i soggetti che iniziano determinate attività, l'accesso al regime forfetario può essere precluso quando, per il loro esercizio, siano necessari beni strumentali specifici, il cui importo può superare la soglia di 20.000,00 euro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai bar e agli altri esercizi simili. In tali fattispecie, poiché all'apertura della partita IVA, generalmente, sono già stati individuati il luogo ove l'attività verrà svolta e la maggior parte della strumentazione occorrente, è necessario valutare l'ammontare della spesa ed, eventualmente, rinunciare all'utilizzo del regime agevolato laddove sia già noto il superamento del predetto limite.
Neppure sembrerebbe possibile aprire comunque la partita IVA in regime agevolato ancorché l'attività non sia immediatamente iniziata ed effettuare l'investimento in una fase successiva. Infatti, con riferimento al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'inizio dell'attività non coincide necessariamente con la data di apertura della partita IVA, bensì con quella in cui è effettuata la prima operazione attiva o passiva relativa all'attività caratteristica; sono considerate rilevanti anche le attività necessarie all'allestimento dell'attività, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi (circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Con l’investimento iniziale in beni strumentali “forfetario” a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego