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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario   Data : 06/02/2017
Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario
Per i soggetti che iniziano determinate attività, l'accesso al regime forfetario può essere precluso quando, per il loro esercizio, siano necessari beni strumentali specifici, il cui importo può superare la soglia di 20.000,00 euro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai bar e agli altri esercizi simili. In tali fattispecie, poiché all'apertura della partita IVA, generalmente, sono già stati individuati il luogo ove l'attività verrà svolta e la maggior parte della strumentazione occorrente, è necessario valutare l'ammontare della spesa ed, eventualmente, rinunciare all'utilizzo del regime agevolato laddove sia già noto il superamento del predetto limite.
Neppure sembrerebbe possibile aprire comunque la partita IVA in regime agevolato ancorché l'attività non sia immediatamente iniziata ed effettuare l'investimento in una fase successiva. Infatti, con riferimento al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'inizio dell'attività non coincide necessariamente con la data di apertura della partita IVA, bensì con quella in cui è effettuata la prima operazione attiva o passiva relativa all'attività caratteristica; sono considerate rilevanti anche le attività necessarie all'allestimento dell'attività, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi (circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Con l’investimento iniziale in beni strumentali “forfetario” a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego