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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario   Data : 06/02/2017
Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario
Per i soggetti che iniziano determinate attività, l'accesso al regime forfetario può essere precluso quando, per il loro esercizio, siano necessari beni strumentali specifici, il cui importo può superare la soglia di 20.000,00 euro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai bar e agli altri esercizi simili. In tali fattispecie, poiché all'apertura della partita IVA, generalmente, sono già stati individuati il luogo ove l'attività verrà svolta e la maggior parte della strumentazione occorrente, è necessario valutare l'ammontare della spesa ed, eventualmente, rinunciare all'utilizzo del regime agevolato laddove sia già noto il superamento del predetto limite.
Neppure sembrerebbe possibile aprire comunque la partita IVA in regime agevolato ancorché l'attività non sia immediatamente iniziata ed effettuare l'investimento in una fase successiva. Infatti, con riferimento al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'inizio dell'attività non coincide necessariamente con la data di apertura della partita IVA, bensì con quella in cui è effettuata la prima operazione attiva o passiva relativa all'attività caratteristica; sono considerate rilevanti anche le attività necessarie all'allestimento dell'attività, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi (circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Con l’investimento iniziale in beni strumentali “forfetario” a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego