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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
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Titolo: Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario   Data : 06/02/2017
Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario
Per i soggetti che iniziano determinate attività, l'accesso al regime forfetario può essere precluso quando, per il loro esercizio, siano necessari beni strumentali specifici, il cui importo può superare la soglia di 20.000,00 euro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai bar e agli altri esercizi simili. In tali fattispecie, poiché all'apertura della partita IVA, generalmente, sono già stati individuati il luogo ove l'attività verrà svolta e la maggior parte della strumentazione occorrente, è necessario valutare l'ammontare della spesa ed, eventualmente, rinunciare all'utilizzo del regime agevolato laddove sia già noto il superamento del predetto limite.
Neppure sembrerebbe possibile aprire comunque la partita IVA in regime agevolato ancorché l'attività non sia immediatamente iniziata ed effettuare l'investimento in una fase successiva. Infatti, con riferimento al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'inizio dell'attività non coincide necessariamente con la data di apertura della partita IVA, bensì con quella in cui è effettuata la prima operazione attiva o passiva relativa all'attività caratteristica; sono considerate rilevanti anche le attività necessarie all'allestimento dell'attività, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi (circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Con l’investimento iniziale in beni strumentali “forfetario” a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego